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Il diritto di recesso può essere invocato, astrattamente, nel contesto di ogni contratto connesso ai servizi finanziari, inclusi all'interno del testo unico della finanza. L'operatività del ripensamento dipende, tuttavia, dal caso concreto: può accadere che l'offerta sia avvenuta in sede o fuori sede ovvero che le parti abbiano stipulato un accordo a tempo indeterminato oppure determinato. Ai fini dell'analisi dei contratti di intermediazione finanziaria, si deve verificare la presenza di un rapporto di mandato. Questo istituto, infatti, contempla già strumenti di tutela dell'interesse dell'investitore-mandante a non proseguire il rapporto. Laddove non sia possibile riscontrare la sussistenza dell'attività gestoria (ad esempio, all'interno dei contratti c.dd. "derivati"), occorre riflettere sui presupposti e sulle conseguenze dell'applicabilità del diritto di recesso, in un àmbito assai particolare. In ogni caso, il testo unico della finanza ed i documenti relativi sembrano non offrire una disciplina completa.